Descrizione
AGGIORNAMENTI EMERGENZA CORONAVIRUS
Sintesi dei nuovi provvedimenti regionali e nazionali
In forza dell'Ordinanza di Regione Liguria 22/2020, da lunedì 27 aprile 2020:
• È consentita la vendita da asporto agli esercizi commerciali di somministrazione cibo e bevande (bar, ristoranti, pasticcerie). Ancora vietato il consumo sul posto.
• È consentita la vendita di calzature per bambini.
• È consentita l'apertura di attività di toelettatura di animali da compagnia solo su appuntamento.
• È consentita l'attività motoria, con orario 6-22, solo in forma individuale, nel territorio di residenza, rispettando il distanziamento sociale (corsa, bicicletta, pesca sportiva, addestramento cavalli e cani).
• Sono consentite passeggiate all'aria aperta in compagnia solo di famigliari residenti nella stessa abitazione.
• È consentita la coltivazione del proprio terreno agricolo all'interno di Regione Liguria e nel confinante Comune di Fosdinovo (in forza dell’ordinanza di Regione Toscana).
• È consentita apertura di attività commerciali al dettaglio di fiori, piante e prodotti florovivaistici.
• Sono consentiti gli spostamenti all'interno della stessa Regione per necessari lavori di manutenzione di una seconda abitazione o di una barca di proprietà.
• È possibile viaggiare in auto/moto con più di un passeggero se residente nella stessa abitazione del guidatore.
• Nelle giornate di domenica, fino al prossimo 10 maggio, l’apertura degli esercizi commerciali è fissata entro il limite delle ore 15:00.
In forza del DPCM 26 aprile 2020, da lunedì 4 maggio 2020:
• Si devono usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento del distanziamento fisico. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
• Sono consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute o per incontrare i propri congiunti (si intendono parenti di sangue e affini).
• Divieto di spostarsi in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute.
• È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
• È vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati.
• È consentito l’accesso del pubblico ai parchi e giardini pubblici, pur nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
• È consentita attività motoria (o sportiva) individuale o con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (due metri nel caso di attività sportiva).
• Sono sospese le cerimonie civili e religiose. Sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto.
• Sono sospese attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
• Sono consentite attività d’asporto e domicilio per attività di bar, pub, gelaterie, ristoranti e pasticcerie. È necessario il rispetto delle norme igienico-sanitarie, con l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale per l’attività di trasporto. Obbligatorio per chi effettua consegne a domicilio l’utilizzo di guanti e mascherina.
• Sono sospese attività di parrucchieri, barbieri, estetisti e servizi alla persona ad eccezione di lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse
• Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
• Sono consentiti i mercati per il solo settore merceologico alimentare.
• Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020. Per verificare quali settori ripartono lunedì 4 maggio è possibile consultare l’allegato 3 del DPCM.
Il prezzo, al consumatore finale, delle mascherine di tipo chirurgico è stato fissato, con ordinanza n. 11/2020, del Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19, in 0.50 € ad unità, al netto dell’IVA.
Si ricorda di seguire tutti gli aggiornamenti pubblicati sul sito internet comunale o sulle pagine social del Comune di Castelnuovo Magra.
Sintesi dei nuovi provvedimenti regionali e nazionali
In forza dell'Ordinanza di Regione Liguria 22/2020, da lunedì 27 aprile 2020:
• È consentita la vendita da asporto agli esercizi commerciali di somministrazione cibo e bevande (bar, ristoranti, pasticcerie). Ancora vietato il consumo sul posto.
• È consentita la vendita di calzature per bambini.
• È consentita l'apertura di attività di toelettatura di animali da compagnia solo su appuntamento.
• È consentita l'attività motoria, con orario 6-22, solo in forma individuale, nel territorio di residenza, rispettando il distanziamento sociale (corsa, bicicletta, pesca sportiva, addestramento cavalli e cani).
• Sono consentite passeggiate all'aria aperta in compagnia solo di famigliari residenti nella stessa abitazione.
• È consentita la coltivazione del proprio terreno agricolo all'interno di Regione Liguria e nel confinante Comune di Fosdinovo (in forza dell’ordinanza di Regione Toscana).
• È consentita apertura di attività commerciali al dettaglio di fiori, piante e prodotti florovivaistici.
• Sono consentiti gli spostamenti all'interno della stessa Regione per necessari lavori di manutenzione di una seconda abitazione o di una barca di proprietà.
• È possibile viaggiare in auto/moto con più di un passeggero se residente nella stessa abitazione del guidatore.
• Nelle giornate di domenica, fino al prossimo 10 maggio, l’apertura degli esercizi commerciali è fissata entro il limite delle ore 15:00.
In forza del DPCM 26 aprile 2020, da lunedì 4 maggio 2020:
• Si devono usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento del distanziamento fisico. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
• Sono consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute o per incontrare i propri congiunti (si intendono parenti di sangue e affini).
• Divieto di spostarsi in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute.
• È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
• È vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati.
• È consentito l’accesso del pubblico ai parchi e giardini pubblici, pur nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
• È consentita attività motoria (o sportiva) individuale o con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (due metri nel caso di attività sportiva).
• Sono sospese le cerimonie civili e religiose. Sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto.
• Sono sospese attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
• Sono consentite attività d’asporto e domicilio per attività di bar, pub, gelaterie, ristoranti e pasticcerie. È necessario il rispetto delle norme igienico-sanitarie, con l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale per l’attività di trasporto. Obbligatorio per chi effettua consegne a domicilio l’utilizzo di guanti e mascherina.
• Sono sospese attività di parrucchieri, barbieri, estetisti e servizi alla persona ad eccezione di lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse
• Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
• Sono consentiti i mercati per il solo settore merceologico alimentare.
• Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020. Per verificare quali settori ripartono lunedì 4 maggio è possibile consultare l’allegato 3 del DPCM.
Il prezzo, al consumatore finale, delle mascherine di tipo chirurgico è stato fissato, con ordinanza n. 11/2020, del Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19, in 0.50 € ad unità, al netto dell’IVA.
Si ricorda di seguire tutti gli aggiornamenti pubblicati sul sito internet comunale o sulle pagine social del Comune di Castelnuovo Magra.
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Documenti
A cura di
Ultimo aggiornamento pagina: 27/04/2020 11:29:13