Oneri di urbanizzazione e costi di costruzione
Oneri di Urbanizzazione e Costo di Costruzione
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Servizio attivo
A chi è rivolto
Chiunque richieda il rilascio di un permesso di costruire.
Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.
E’ irrevocabile ed è oneroso ai sensi dell’articolo 16 del D.P.R. 380/01.
Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.
E’ irrevocabile ed è oneroso ai sensi dell’articolo 16 del D.P.R. 380/01.
Descrizione
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 22/12/2025 (allegata e scaricabile a fondo pagina) è stata approvata la rideterminazione delle tariffe urbanistiche da applicarsi per il rilascio dei permessi di costruire ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 6, lett. a) e comma 7, lett. a) della Legge Regionale n. 25 del 07/04/1995, come da Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 10/09/2025.
Come fare
Il Contributo per il rilascio del permesso di costruire è disciplinato dall'art. 16 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e dalla L.R. 16/2008
Vedasi inoltre la D.G.C. 73/2025 avente a oggetto di "Adeguamento Tariffa di Riferimento Costo di Costruzione" a seguito di variazione ISTAT.
Vedasi inoltre la D.G.C. 73/2025 avente a oggetto di "Adeguamento Tariffa di Riferimento Costo di Costruzione" a seguito di variazione ISTAT.
Il Contributo può essere determinato con apposito provvedimento dall'Ufficio e deve essere versato tramite generazione dell'Avviso di Pagamento PagoPA con il servizio disponibile sul portale del Comune.
Cosa serve
Il Contributo per il rilascio del permesso di costruire è disciplinato dall'art. 16 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e dalla L.R. 16/2008
Si riporta Estratto dell'art. 16 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
[...] 2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell’interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, (ora art. 1, comma 2, lett. e) e art. 36, commi 3 e 4, d.lgs. n. 50 del 2016 - n.d.r.) con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune.
2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (poi art. 35, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 ora art. 14 d.lgs. n. 36 del 2023 - n.d.r.) , funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.
(per la rateizzazione si veda anche l'art. 47 della legge n. 457 del 1978)
4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni [...]
Si riporta Estratto dell'art. 16 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
[...] 2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell’interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, (ora art. 1, comma 2, lett. e) e art. 36, commi 3 e 4, d.lgs. n. 50 del 2016 - n.d.r.) con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune.
2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (poi art. 35, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 ora art. 14 d.lgs. n. 36 del 2023 - n.d.r.) , funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.
(per la rateizzazione si veda anche l'art. 47 della legge n. 457 del 1978)
4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni [...]
Cosa si ottiene
Il Permesso di costruire ai sensi dell'art. 10 del D.P.R.380/2001 e s.m.i. è il titolo edilizio per eseguire i seguenti interventi edilizi:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, situati nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria.(lettera così sostituita dall'art. 10, comma 1, lettera e), della legge n. 120 del 2020, poi dall'art. 28, comma 5-bis, lettera b), legge n. 34 del 2022 poi dall'art. 14, comma 1-ter, legge n. 91 del 2022)
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, situati nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria.(lettera così sostituita dall'art. 10, comma 1, lettera e), della legge n. 120 del 2020, poi dall'art. 28, comma 5-bis, lettera b), legge n. 34 del 2022 poi dall'art. 14, comma 1-ter, legge n. 91 del 2022)
Tempi e scadenze
Il procedimento per il rilascio del P.D.C. è disciplinata dall'art. 20 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Urbanistica - Sportello Unico Attività Edilizia
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Documenti
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Ultimo aggiornamento pagina: 09/01/2026 10:49:56