Per attività di autoriparatori si intendono tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore circolanti su strada, nonché l’installazione sugli stessi di impianti e componenti fissi
L’esercizio di attività di autoriparatore è a sua volta distinto in attività di meccatronica (che comprende le preesistenti attività di meccanica, motoristica ed elettrauto), carrozzeria, gommista.
L’inizio dell’attività comporta l’inoltro della Segnalazione certificata di inizio attività al Comune.
Per esercitare l’attività di autoriparatore occorre essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa antimafia; è richiesta, inoltre, la figura del responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali specifici per l’attività di autoriparatore svolta.
NORMATIVA:
Decreto Legislativo 25 novembre 2916 n. 222 “individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti …”;
Legge 11 dicembre 2012 n. 224 “Modifiche all’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n.122 concernete la disciplina dell’attività di autoriparazione”;
Legge 5 febbraio 1992 n. 122 “Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione”.
I locali dove si intende svolgere l’attività devono avere caratteristiche costruttive conformi ai regolamenti edilizi comunali, ed in particolare devono rispettare la normativa vigente compresa quella in materia di prevenzione incendi, urbanistica, impatto sulla viabilità, barriere architettoniche, igienico-sanitarie, gestione dei rifiuti, tutela dell’inquinamento acustico ed avere la destinazione d’uso compatibile con l’attività stessa.
L’impresa deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio (l’unità locale deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio entro un massimo di 30 giorni dalla data di avvio dell’attività).