Reddito di libertà per donne vittima di violenza

Contributo economico destinato alle donne vittime di violenza

  • Servizio attivo

A chi è rivolto

Alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia.
Il contributo è riservano alle donne residenti nel territorio italiano che siano cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno e le straniere aventi lo status di rifugiate politiche o lo status di protezione sussidiaria.

Come fare

La domanda che deve essere presentata all’INPS dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, tramite il Comune di residenza, utilizzando il modello standard.

Con la circolare INPS 8 novembre 2021, n. 166 l’Istituto illustra nel dettaglio la disciplina del Reddito di Libertà, specificando i requisiti di accesso al beneficio, il regime fiscale e le compatibilità con altre misure di sostegno.

Cosa serve

La compilazione del modello di domanda del Reddito di libertà.

Cosa si ottiene

Un contributo economico, stabilito nella misura massima di 400 euro mensili pro capite, concesso in un’unica soluzione per massimo 12 mesi, finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei figli o delle figlie minori. La misura, inoltre, è compatibile con altri strumenti di sostegno al reddito.

Le domande non ammesse “per insufficienza di budget” potranno essere accolte in un momento successivo.

Tempi e scadenze

In sede di acquisizione della domanda, il servizio svolgerà dei controlli sulla correttezza formale dei dati inseriti (ad esempio, sulla congruità del codice fiscale), consentendo, al termine, l’invio e la registrazione sul sistema informativo dell’Istituto, nonché la stampa di una ricevuta di presentazione da consegnare all’interessata.

Ai fini della prenotazione degli importi della prestazione, si terrà conto della data di acquisizione dei dati da parte dell’INPS mediante il servizio online, a nulla rilevando, per l’eventuale priorità della domanda, la data di sottoscrizione del modulo cartaceo.

Successivamente alla trasmissione della domanda, il sistema effettuerà una breve istruttoria automatizzata, al fine di verificare la capienza del budget e la titolarità dello strumento di pagamento (codice IBAN) indicato in domanda, restituendo uno dei seguenti esiti:
  • “Accolta in pagamento”;
  • “Non accolta per insufficienza di budget”;
  • “Accolta in attesa di IBAN” (qualora la verifica sulla titolarità dia esito negativo).
L’esito dell’istruttoria sarà reso disponibile nella procedura a disposizione dei Comuni, che, all’occorrenza, potranno procedere alla stampa della domanda recante l’esito dell’istruttoria; l’esito verrà altresì comunicato all’interessata utilizzando i dati di contatto indicati in domanda (il numero di cellulare ovvero l’indirizzo e-mail).

Le domande non ammesse per insufficienza di budget potranno essere oggetto di accoglimento in un momento successivo, in caso di respingimento di domande già presentate.
Al 31 dicembre, tutte le domande presentate e non accolte nel corso dell’anno per insufficienza di budget saranno definitivamente scartate.

Costi

Nessuno

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Servizi alla Persona

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

CARTA DEI SERVIZI SOCIALI.PDF [.pdf 261,2 Kb - 11/01/2025]

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Argomenti

Ultimo aggiornamento pagina: 11/01/2025 14:01:02

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